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I permessi di soggiorno per residenza elettiva in Italia, in qualsiasi regione del paese

[ E S P A Ç O P U B L I C I T Á R I O ]

L’Advogado Luiz Scarpelli iscritto al Consiglio dell’Ordine Degli Avvocati di Roma, esperto diritto sull’immigrazione nell’Unione Europea presta assistenza legale agli stranieri e cittadini di ceppo italiano nati a l’estero, che sono interessati a trasferirsi e vivere in Italia per i quali è prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per residenza elettiva.

I casi in cui è possibile sono rappresentati dalle seguenti 4 ipotesi:

1)    al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva (Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2011 e Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011 che modifica il regolamento (CE) n.810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

2)    al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno (art.14, comma 1, lett. d) Reg.Att.);

3)    al cittadino straniero “altro familiare” di cittadino comunitario (Circolare Ministero dell'Interno del 18/07/2007);

4)    al cittadino straniero dipendente del Vaticano (Circolare Ministero dell'Interno del 24/05/2005).

Per il caso n. 1 Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa. Lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza e di ampie risorse economiche (pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato) di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi.

Per il caso n. 2 Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato, in fase di conversione, al cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale…) o di vitalizi o rendite.

Tale permesso viene rilasciato sul presupposto che il cittadino straniero sia in grado di mantenersi autonomamente in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto in possesso di adeguate capacità finanziarie. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico ed ai genitori conviventi a carico, sempre su dimostrazione di risorse economiche sufficienti.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva consente l'iscrizione volontaria al SSN. (vedi Sez. 14 - Assistenza Sanitaria). Nell'ipotesi specifica in cui la conversione venga richiesta per una momentanea incapacità a svolgere attività lavorativa (es. incidente stradale o sul lavoro), in caso di guarigione e quindi di riacquistata capacità di svolgere la suddetta attività, è possibile, ove ne sussistano tutti i requisiti previsti per legge, richiedere nuovamente la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Per il caso n. 3 Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene inoltre rilasciato, come ipotesi del tutto residuale, al cittadino straniero in qualità di familiare di cittadino comunitario,  quando non possa  rientrare nella definizione di familiare prevista dall'art.2 del D.lgs 30/2007 (Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2007), in particolare i conviventi di cittadini comunitari.

Tale disposizione deriva dalla necessità di dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE che richiede di agevolare al massimo la libera circolazione dei familiari di cittadino comunitario, anche se con dei limiti oggettivi (impossibilità di svolgere attività lavorativa, di iscriversi gratuitamente al SSN, durata limitata, necessità di dimostrare risorse economiche...).

In tutte queste ipotesi il rapporto di convivenza stabile o di parentela va dimostrato tramite documentazione idonea rilasciata dallo Stato in cui il cittadino UE dimorava prima del trasferimento in Italia. Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva in quanto familiare di cittadino comunitario può svolgere attività lavorativa 

Per il caso n. 4 I dipendenti stranieri, religiosi o laici, che svolgono attività lavorativa presso enti e organizzazioni del Vaticano ma dislocati in territorio italiano ottengono un permesso di soggiorno per residenza elettiva perché la fonte di reddito da lavoro non viene percepita né dichiarata in Italia.

Luiz Scarpelli è un advogado e cittadino italo-brasiliano che agisce per il riconoscimento della cittadinanza in Italia per i Cittadini di Ceppo italiano Nati a l'estero (Brasile, Argentina e Stati Uniti) e Legge sull'Immigrazione. È registrato in Brasile come Advogado presso il Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di MG, SP, RJ, ES e GO. È Membro e giurista dello IAMG - Istituto degli Advogados di Minas Gerais, Brasile. In Europa è Membro del Council of Bars and Law Societies of Europe. In Italia è Advogado iscritto come Avvocato Stabilito nell'Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma e nell'Albo del Consiglio Nazionale Forense d’Italia. In Portogallo è advogado iscritto al Consiglio di Coimbra dell'Ordine degli Avvocati Portoghese. Fondatore della Catena del Bene nella cittadinanza italiana su YouTube, ha aiutato più di 1.000 persone vittime della criminalità organizzata in Brasile e in Italia può prestare servizi giuridici stragiudiziali per il permesso di residenza elettiva in qualsiasi parte d’Italia davanti l’amministrazione pubblica italiana. 

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